L’iter amministrativo del regime di esportazione

L’operazione doganale di esportazione diventa, alla fine, un adempimento che va a riflettersi nella sfera di due differenti autorità e cioè l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane.

Un’azienda italiana quando vende a un soggetto extra CEE, oltre ad emettere una fattura ai sensi dell’articolo 8 della legge sull’IVA (D.P.R. 633/1972), dovrà anche vincolare la merce al regime doganale dell’esportazione (articolo 4 del regolamento CEE 2913/1992). La vendita a un soggetto extra CEE impegna, quindi, l’attività dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane.

L’articolo 8 della legge sull’IVA comporta che in fattura sia esposto il solo valore imponibile, trattandosi di una cessione non imponibile. L’emissione di una fattura ai sensi del suddetto articolo richiede, come giustificazione fiscale, che la merce esca effettivamente dal territorio comunitario; diversamente la stessa Agenzia delle Entrate dovrà provvedere al recupero dell’IVA non corrisposta.

Perché la merce esca effettivamente dal territorio comunitario, è necessario vincolarla al regime doganale dell’esportazione. Su quest’aspetto, interviene l’Agenzia delle Dogane perché lo strumento tecnico/amministrativo che consente alla merce di uscire dal territorio comunitario è la dichiarazione doganale di esportazione che, nel gergo comune, è chiamata “bolletta doganale”.

La dichiarazione doganale di esportazione ora è dichiarata con il sistema telematico doganale (DAE - documento amministrativo esportazione) che raggiunge lo scopo tecnico di permettere alla merce di uscire dal territorio comunitario e quello fiscale di giustificare l’emissione di una fattura ai sensi dell’articolo 8 della legge sull’IVA.

Dal 1° luglio 2009, a seguito del regolamento CEE 1875/2006 che ha modificato il regolamento CEE 2454/1993 – disposizioni di applicazione al codice doganale comunitario, gli operatori economici sono obbligati alla presentazione elettronica delle dichiarazioni di esportazione e di esportazione abbinate al transito.

Pertanto i soggetti autorizzati alla procedura di domiciliazione, come per esempio la nostra azienda, quando fanno le dichiarazioni doganali sono obbligati a trasmettere direttamente la dichiarazione di esportazione nel sistema telematico dell’Agenzia delle Dogane che porta il nome di A.I.D.A. (Automazione Integrata Dogane Accise). Una volta inviato il flusso, il sistema A.I.D.A. registra la dichiarazione telematica (DAE) con data, numero e lettera “cin” ed abbina alla stessa il Movement Reference Number (M.R.N.).

Il Movement Reference Number (M.R.N.) è il tracciamento elettronico del DAE ai fini del cosiddetto “visto uscire”.

L’uscita effettiva della merce dal territorio comunitario investe, quindi, l’interesse dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Dogane è interessata perché tramite l’MRN potrà accertare l’appuramento del regime dell’esportazione che si conclude con la notifica di esportazione. Se tramite l’M.R.N. non si riscontra l’uscita della merce, dopo i 90 giorni dalla dichiarazione l’Agenzia delle Dogane dovrà invitare l’esportatore a fornire la prova alternativa dell’uscita delle merci; se l’esportatore non è in grado di fornirla allora dovrà fare corretta segnalazione alla competente Agenzia delle Entrate. Diversamente, entro i 90 giorni potrà essere lo stesso esportatore a fornire le prove alternative per la chiusura amministrativa del DAE.

La nota protocollo 67980/RU del 14 maggio 2009 dell’Area Centrale Gestione Tributi detta, appunto, le disposizioni sulla chiusura dei movimenti scaduti/non appurati e a pagina 04 della nota in argomento descrive i documenti da esibire a titolo di prove alternative a sostegno dell’avvenuta uscita della merce dal territorio doganale della Comunità.

Il compito dell’Agenzia delle Entrate, invece, è quello di accertare la corretta tenuta della contabilità IVA e dei documenti che ad essa si riferiscono.

Ora l’importanza di consegnare all’esportatore la dichiarazione elettronica DAE insieme alla sua tracciabilità elettronica M.R.N. è data dal fatto che il DAE contiene tutti gli elementi identificativi dell’operazione quali il valore imponibile, la qualità della merce, il peso, i colli, il destinatario della spedizione e la cosa fondamentale la fattura di riferimento.

Infatti, nel “campo 44” del DAE con il codice N380 è indicata e identificata la fattura di vendita emessa ai sensi dell’articolo 8 della legge sull’IVA.

Questo documento amministrativo è quindi probante ai fini della giustificazione fiscale, mentre la notifica di esportazione M.R.N. abbinata evidentemente al DAE consente il solo tracciamento elettronico della spedizione ai fini del cosiddetto “visto uscire”.

L’importanza che l’esportatore abbia la dichiarazione doganale di esportazione completa è quella appunto di giustificare alle competenti autorità fiscali (nel nostro ordinamento in primis l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza) la corretta tenuta della contabilità ai fini IVA.

Se durante una verifica fiscale l’esportatore non dovesse essere nelle condizioni di fornire la dichiarazione e documentazione doganale di esportazione completa, è possibile per l’Agenzia delle Entrate oppure Guardia di Finanza ricorrere alla cooperazione amministrativa tra le agenzie fiscali per ricostruire l’iter della spedizione e quindi accertare la corrispondenza tra la fattura emessa ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 633/1972 con il successivo vincolo al regime doganale dell’esportazione.

 In ogni caso, l’irregolare tenuta o conservazione di tali documenti realizza la sanzione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 471/1997 (irregolare tenuta o conservazione degli altri documenti previsti dalle leggi in materia di IVA, sanzione cha va dal minimo edittale di euro 1.032 al massimo edittale di euro 7.746).

Per di più, una società d’intermediazione doganale, come potrebbe essere appunto la Farosped s.r.l. a socio unico, agisce sempre in rappresentanza indiretta per il fatto di ricevere dal proprio cliente un incarico oppure un mandato che riguardano l’espletamento delle formalità doganali dichiarate in nome e per conto del proprio cliente rappresentato.

La rappresentanza indiretta, oltre a tutto, comporta una responsabilità solidale tra il rappresentante e il rappresentato.

Appare chiaro, quindi, che il rappresentante debba agire nel pieno rispetto di tutte le formalità doganali e fiscali connesse per evitare che il proprio cliente rappresentato possa incorrere in violazioni e/o sanzioni fiscali, senza dimenticare la solidità delle responsabilità del rappresentante.

Ricordiamo che la nota protocollo 3945 del 27 giugno 2007 dell’Area Centrale Gestione Tributi – Roma, a pagina 5 punto 1.1 prevede la consegna al dichiarante del documento di accompagnamento DAE e che tale documento che riporta gli estremi dell’MRN sostituisce quella che una volta era la copia 3 del DAU.

Sempre la suddetta nota, a pagina 9 – punto 4 che ha come titolo “documentazione a corredo del DAE”, prevede che nessun cambiamento interviene sull’ulteriore eventuale documentazione richiesta per motivi fiscali la cui funzione e relativa applicazione risultano al momento invariate.

Pertanto alla luce delle suddette considerazioni, riteniamo corretto fare una rimessa di documenti completa ed esaustiva di tutte le formalità doganali e fiscali.